Secondo le novità ambientali approvate dal senato alle legge di conversione del D.L. n°2/2012, recante norme in materia ambientale ed in particolare la modifica dell’art. 185 del D.lgs. n°152/06 e smi, si aggiorna con il seguente testo:
“All’art. 185, comma 1, lettera f) del D.lgs. n°152/06 e smi, le parole da – per la produzione – fino a – biomassa – sono sostituite con le seguenti: -, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato semprechè soddisfino i requisiti di cui all’art. 184 bis, per la produzione di energia da tale biomassa, in ogni caso”, e quindi gli sfalci e potature da aree verdi pubbliche e private restano rifiuti (urbani) organici biodegradabili vegetali (CER 20.02.01) e quindi continuano a rientrare nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. n°152/06 e s.m.i.”
Il testo sopra richiamato, seppure con l’intento di dare precisa definizione alla biomassa, non veniva modificato in fase di conversione del D.L.., incorrendo in alcune contraddizioni interpretative e normative, che avrebbero reso difficilmente applicabile la possibilità di considerare biomasse destinate alla produzione di energia, i suddetti residui.
L’art. 184 bis infatti si riferisce alla definizione e regolamentazione dei sottoprodotti, che per essere tali e quindi “non rifiuti” devono soddisfare le condizioni riportate ai punti a), b), c) e d) dello stesso articolo.
Ma il punto a) precisa che l’oggetto o il bene deve essere sottoprodotto originato da un processo di produzione. Pertanto, considerato che la manutenzione del verde (ora pubblico e privato) non è considerata un processo di produzione, il conferimento delle potature arboree da manutenzione di verde è nuovamente inibito.
Al momento, “processo di produzione” potrà essere solo quello finalizzato alle attività agricole, quali la silvicoltura, l’attività floricolturale e vivaistica, la manutenzione aree agricole o del verde aziendale, le potature degli alberi da frutta o delle piante dei rivali…..(Art. 185, comma 1, punto f) del D.lgs. n°152/06 e smi), i cui residui sono già esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. n°152/06 e smi: quindi questi ultimi non sono rifiuti ma biomassa conferibile alla piazzola.